Portabici posteriori, con le nuove norme si crea il caos

Tempo di lettura: 3 minuti

Stanno facendo molto discutere le nuove norme sui portabici posteriori, da traino o da portellone diciamo così.

EDIT 19.1.24:   Il Consiglio di Stato sospende la circolare sui portabici da gancio traino

Sicuramente ne avrete letto già prima del Natale, io ho preferito aspettare qualche giorno perché ci sono troppi punti privi di senso e speravo in un ripensamento.

Ma logica e legislazione raramente si incontrano, soprattutto quando al ministero competente per materia abbiamo persona che dell’incompetenza ha fatto la propria cifra distintiva.

Riassumo velocemente le nuove norme, a fine articolo trovate anche i link alle circolari.

Facciamo attenzione alle parole: i portabici erano definiti strutture leggere e amovibili che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo.

Ma con l’attuale modifica i portabici rientrano tra i carichi orizzontali difficilmente percepibili.

Uno dirà, e vabbè, cambia il nome, la sostanza resta quella.

E invece no.

Perché i carichi orizzontali difficilmente percepibili non possono mai superare la larghezza del veicolo.

Non possono sporgere.

Ora se guardiamo alle dimensioni dei portabici, che sono lunghezza massima di 1,2m, altezza massima 2,5m e larghezza massima di 2,35 ma mai superiore alla sagoma del veicolo ne vien fuori che o possiedi un Suv pompato di anabolizzanti oppure al massimo riesci a farci stare dentro le bici dei pargoli.

Non basta.

I portabici regolarmente in commercio sono stati omologati dagli enti preposti, quindi conformi alla normativa previgente. Ora sono “fuorilegge” perché quella omologazione non basta più e serve provvedere all’aggiornamento della carta di circolazione, nonché dotarsi di targa ripetitrice e luci supplementari nel caso in cui il portabici renda il tutto poco visibile.

Un qualunque ufficio della Motorizzazione è in grado di spiegarvi la procedura, di fatto è la stessa dei carrelli appendice, ve la sintetizzo per comodità.

Per richiedere la targa ripetitrice e l’aggiornamento sulla carta di circolazione serve recarsi presso la Motorizzazione di zona (esistono anche centri esterni) e fissare il cosiddetto collaudo.

Serve mostrare/allegare la documentazione del portabici (omologazione fornita dal produttore), copia del documento di circolazione del veicolo e la ricevuta di pagamento del collaudo (codice PagoPA N021, 41 euro al momento in cui scrivo ma attenzione, può variare in altre regioni).

La targa ripetitrice costa di più (Codice PagoPA N094, 51 euro circa) e deve essere montata prima di eseguire il collaudo. Quindi prima si ritira la targa e poi si va in Motorizzazione per far collaudare il tutto.

Le spese non sono finite, per un accessorio che vi ricordo ha già il suo certificato di omologazione.

Superato il collaudo dovremo richiedere il duplicato del documento di circolazione con l’annotazione dell’installazione del portabici (codice PagoPA N003, 42,2 euro).

Non è possibile ottenere il collaudo di diversi portabici sulla stessa vettura, cioè se ne abbiamo due diversi tra loro servono anche due vetture per le annotazioni. Superfluo ricordare che nel caso di portabici da gancio traino, questo deve già essere annotato sulla carta di circolazione; utile ricordare che in caso di vendita del veicolo, il nuovo proprietario potrà richiedere la cancellazione.

Infine capitolo sanzioni, giusto per rovinarci ancor più l’umore.

Mancata esposizione del cartello per carichi sporgenti (da esporre sempre): sanzione da 87 a 344 euro, secondo quanto previsto dall’art. 164 del Codice della Strada.

Mancato collaudo presso la Motorizzazione Civile e mancato aggiornamento della carta di circolazione (quando il portabici occulti la targa o altri dispositivi): sanzione da 430 a 1.731 euro e possibile ritiro del libretto, come previsto dall’art. 78 del Codice della Strada.

Se non viene esposta la targa ripetitrice quando obbligatoria: sanzione da 87 a 344 euro e fermo amministrativo del veicolo, così come disposto dall’art. 100 del Codice della Strada.

Ma la cosa più bella ancora non l’ho detta.

Tenetevi forte: queste norme sono retroattive.

Già, significa che chi ha acquistato un portabici posteriore già omologato e fino ad oggi ha girato tranquillamente nel pieno rispetto della legge, adesso o si mette in regola o rischia.

Oltre al fatto che per come è formulata la questione, con l’impossibilità di superare la sagoma del veicolo, di fatto uno può pure farsi tutta la trafila in Motorizzazione ma poi che bici ci carica? 

Una vettura di fascia media ha una larghezza solitamente di circa 1.7 metri

Una bici sportiva in taglia media (per esempio la Trek Domane SLR che sto testando) è lunga qualche centimetro in più, la mia Gravel diversi centimetri in più, la mia trekking che ve lo dico a fare.

E pensiamo poi alle e-bike, che uno tende a non montare sul tetto perché pesano un botto.

Tutto questo non vale per i altri cittadini UE, in nome della libera circolazione.

Quasi tutte le aziende interessate stanno tentando colloqui con i vertici ministeriali per far fronte ai problemi, l’unica che ha preso la questione di petto è stata Peruzzo, con un ricorso al TAR purtroppo bocciato.

La decisione del Tribunale Amministrativo è tecnicamente corretta, che non significa giusta. Chi tra voi si impegna nelle aule di Tribunale può confermarmi che la giustizia è l’unica cosa che mai compare tra quelle mura.

Vi riporto il loro appello.

Infine mie considerazioni.

Spero che la pressione esercitata da pubblico e aziende possa sortire effetti, ma avessimo a capo del dicastero delle Infrastrutture un ministro diverso forse potrei sperarlo, oggi nemmeno questo.

Queste circolari, che purtroppo nella gerarchia normativa prevalgono (e non vi tedio sul punto) sono emesse senza alcuna cognizione della realtà che vanno a intaccare e nella quale trovano applicazione.

All’atto pratico possono rivelarsi un duro colpo per tanti cittadini, che dovranno sobbarcarsi spese (i fortunati con auto più larga della bici…) e un duro colpo per aziende che hanno sviluppato il loro modello di business sui portabici nel pieno rispetto delle regole.

Perché è normale che nel corso del tempo le norme cambino: quello che accade solo in rarissimi casi è che una nuova norma sia retroattiva, vada cioè a incidere su quanto fatto in precedenza nel pieno rispetto delle leggi vigenti, salvo poi trovarsi fuorilegge il giorno dopo.

Quindi non solo il limite tecnico e logico dell’equiparazione dei portabici ai carichi orizzontali che di fatto li rende pressoché inutili ma soprattutto un tratto di penna che rende dalla sera alla mattina in difetto chi ha acquistato (e prodotto) rispettando la legge.

Questa la vera vergogna.

I link

Circolare del Ministero

Chiarimento sulla Circolare del Ministero (perché in Italia prima si fa una circolare e poi la si chiarisce, sempre)

Circolare con violazioni e sanzioni

Buone pedalate

……………………..

Potrebbe sfuggire in coda tra i commenti, quindi riporto qui quanto scritto da Vincenzo, che ringrazio per la segnalazione

Il Consiglio di Stato accoglie l’istanza cautelare presentata in primo grado contro la “circolare”… “in ragione dell’assenza di un periodo transitorio di adeguamento e della necessità di approfondire in sede di merito i motivi fondati sulla violazione della normativa comunitaria in particolare per i potenziali profili di discriminatorietà”.
ORDINANZA N. 00198/2024 REG.PROV.CAU.
N. 10042/2023 REG.RIC.
https://portali.giustizia-amministrativa.it/

………………………………

 

ps Ho terminato di comporre e correggere questo articolo alla stessa data di pubblicazione, che è anche il quarto giorno che io e mia moglie  passiamo con la febbre sul filo dei 39. Se trovate refusi, siate benevoli, fatico anche a mettere a fuoco le parole sul monitor.

pps per i portabici da tetto nulla cambia, qui parliamo solo di quelli che si montano dietro la vettura, sia al portellone che al gancio traino

COMMENTS

  • <cite class="fn">Adriano</cite>

    Maledetta incombenza.

  • <cite class="fn">Massimo Panarello</cite>

    L’ennesimo provvedimento che mi convince sempre più che l’unico modo per essere felicemente italiano è quello di risiedere all’estero.
    Ma io dico, in questo caso, non bisogna essere in linea con le norme degli altri stati europei? Le direttive europee sono valide solo quando sono peggiorative? Quando invece nel resto d’Europa è normale utilizzare dispositivi omologati senza ulteiori balzelli, in Italia bisogna trovare il modo di complicare la vita a tutti.

    • <cite class="fn">Elessarbicycle</cite>

      Non c’è alcuna direttiva europea, questa circolare è tutta italica. Infatti per gli stranieri nulla cambia.

      Fabio

    • <cite class="fn">Elessarbicycle</cite>

      Non c’è alcuna direttiva europea, questa circolare è tutta italica. Infatti per gli stranieri nulla cambia. Serve solo una certa omogeneità, che però qui manca e quindi, appunto, si lascia perdere con gli stranieri

      Fabio

      • <cite class="fn">Massimo Panarello</cite>

        Appunto! Quando si tratta di applicare norme peggiorative si seguono le direttive europee per rendere omogenee le regole. Invece in questo caso no, nessuna omogeneità. Con il risultato della disparità di trattamenti tra cittadini europei. Assurdo!

  • <cite class="fn">Massimo Panarello</cite>

    Mi viene il dubbio che questa circolare sia stata emenata proprio perché è evidente il disprezzo per i ciclisti del nostro caro ministro, che così si prende il gusto di complicarci la vita.

  • <cite class="fn">massimopanarello</cite>

    Tra le altre cose, e mi rivolgo a Fabio legale, trattandosi di una circolare, è corretto che faccia norma? Se nella legge non si fa menzione di questa interpretazione nuova, sono io cittadino tenuto a conoscere anche la circolare oltre che gli articoli del codice?

    • <cite class="fn">Elessarbicycle</cite>

      Ciao, la circolare non è norma in sé ma costituisce una “interpretazione autorevole” (non autentica) della norma indicata, cioè l’articolo del cds. Infatti se clicchi sul link della circolare vedi che è rivolta proprio a chi quella norma deve applicare.
      So che sembrano concetti astratti, in effetti lo sono ma col diritto è così. A volte, anzi spesso, si tratta di complicazioni inutili; ma esistono casi in cui determinate categorie di pensiero diventano elementi fondanti di una società. Basta pensare alla nostra Costituzione e a come per ogni singolo periodo esistono migliaia e migliaia di pagine che sviscerano ogni implicazione. Io non amo il diritto della burocrazia, anche adesso dopo tanti anni spesso chiedo ai colleghi lumi su uffici e cancellerie, depositi (per non parlare dei nuovi obblighi telematici) e termini; amo ciò che il diritto rappresenta, la filosofia del diritto. Di cui però ai clienti frega nulla e questo non è a mio vantaggio…

      Fabio

      • <cite class="fn">michele carrer</cite>

        Buongiorno,ma questa circolare e’ ufficiale o e’ meglio aspettare x omologare il tutto? Grazie

  • <cite class="fn">ALE</cite>

    Se ho capito bene, il cittadino Tedesco che in questo periodo “scende” in Liguria con le sue belle bici sul portabici Thule da portellone o gancio omologato al Tüv, non incorre in sanzione. Noi invece se non ottemperiamo alle nuove omologazioni, siamo passibili di sanzione in Italia, ma se andiamo in Provenza o in Carnia rischiamo la multa fino a Ventimiglia o al Brennero, poi vale l’omologazione europea?

    • <cite class="fn">Elessarbicycle</cite>

      esatto, solo che anche noi dobbiamo avere il gancio già annotato sulla carta di circolazione, da sempre, questo, nulla è cambiato

      Fabio

  • <cite class="fn">Dave</cite>

    Buonasera, copio un commento che ho postato anche sulla pagina di Peruzzo, in attesa di chiarimenti provo a formulare il mio dubbio anche qui…
    la circolare di chiarimento recita cosi:
    “A seguito all’installazione della struttura amovibile portabici, se questa non comporta ostruzione dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva o della targa, non è richiesta l’applicazione della targa ripetitrice, la ripetizione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva e, pertanto, l’aggiornamento della CC/DU del veicolo non è necessario.“
    Da qui ne deduco che SE il mio portabici (non si parla del carico, che comunque non deve sporgere dalla sagoma del veicolo) non occulta fari e targa, potrei addirittura non installare la targa ripetitiva e non andare al collaudo, vi risulta?

    Mi sfugge in quale passaggio si dia per scontato che il portabici da gancio traino vada sempre trascritto sul libretto, ma non sono assolutamente esperto e abituato a navigare fra circolari ecc…saluti!

    • <cite class="fn">Elessarbicycle</cite>

      Qualunque cosa occulti luci e targa non va bene, è pacifico e mai stato in discussione. Infatti i portabici omologati hanno già luci e spazio per targa.
      La questione sono gli ingombri, per cui è cambiata la definizione, come da circolare.

      Fabio

  • <cite class="fn">Luca</cite>

    I portabici non sono più larghi di un’auto. E sono questi che vanno registrati solo se coprono luci e/o targa, come recita il documento della motorizzazione di Forli-Cesena.
    Le bici lo sono più larghe dell’auto ma appunto non essendo carichi orizzontali ma verticali, si possono caricare.
    Concordo che con un ministro così si va poco in là.

  • <cite class="fn">Lorenzo</cite>

    Buongiorno, non capisco una cosa…..se io mi reco all’estero, con l’auto o moto, mi guardo le norme che ci vogliono in quel paese…. altrimenti si và incontro a sanzioni! Ma e mai possibile che abbiano fatto una regola che vale solo per Italiani e per un straniero No! Allora che regola è ….la legge non dovrebbe essere uguale per tutti? Poi se siamo in Europa non vedo il senso, oppure dovrebbero dare un tempo tecnico almeno per poter adeguarsi senza incorrere a sanzioni . Questa regola che hanno tirato fuori dal cappello per settembre e ottobre, vorrei conoscere le motivazioni valide!

    • <cite class="fn">Elessarbicycle</cite>

      E’ notorio che il ministro competente per materia mette gli italiani davanti a tutti…

      Fabio

  • <cite class="fn">Vincenzo Camaioni</cite>

    Come sopra ricordato, le circolari non sono fonti normative e quindi non è corretto parlare nel titolo dell’articolo di “nuove norme”. Nei commenti precedenti giustamente se ne parla come di “interpretazioni autorevoli”, e giusto questo rappresentano: interpretazioni della pubblica amministrazione (basti solamente vedere chi firma). Per fortuna poi che ci sono i giudici a cui è affidata la funzione di interpretare e applicare le leggi e gli atti normativi secondari (vedasi la separazione dei poteri… Costituzione… Montesquieu…etc).
    Nel merito, oltre a tutte le obiezioni pratiche sollevate, la circolare è palesemente e banalmente illegittima per una dichiarata discriminazione tra soggetti residenti e non.
    Quindi no panic. Ci saranno dei ricorsi ai giudici di pace per i primi verbali sollevati e poi tutto pian piano scemerà…

    PS : non conosco la sentenza del TAR di raggiungimento del ricorso della Peruzzo, ma la motivazione potrebbe verosimilmente essere di mancanza della materia del contendere. Cioè, il TAR può esprimersi solo su norme secondarie e le circolari, come detto, non sono proprio norme giuridiche…

    Buon anno nuovo a tutti

    • <cite class="fn">Elessarbicycle</cite>

      In linea teorica è corretto, infatti in un commento ho specificato il valore delle circolari; ma poi bisogna sempre guardare al lato pratico, ossia al fatto che la circolare proviene dalla fonte secondaria, è indirizzata a chi sulla strada deve applicare la norma, la applicherà secondo la circolare non studiando prima un manuale. Ergo, sempre al di là di targa, luci ecc su cui non c’è qui dibattito, ti sporge la gomma dalla sagoma e sei multato. Ergo bis, ‘stì portabici te li attacchi…

      Fabio

  • <cite class="fn">Lorenzo</cite>

    Buon Anno, scusate ma attualmente io che ho porta bici da gancio traino da più di 15 anni della Thule cosa si deve fare per essere in regola ora? 1 Montarlo facendo finta di niente ? 2 Recarmi in agenzia automobilistica ( sperando che sappiano qualcosa). 3 Se mi danno una multa…. rivolgermi al Tar o da un avvocato. Come posso viaggiare in auto in tranquillità? Grazie ciao

  • <cite class="fn">Pierluigi</cite>

    Buongiorno e Buon Anno
    Ho appena mandato la mia email di sdegno. Una goccia. Me ne rendo conto. Auspico che le ditte che operano nel settore facciano cartello contro questa circolare.

  • <cite class="fn">Andrea</cite>

    Buongiorno e buon anno, una volta che si fa tutta la procedura alla motorizzazione, vedi targa omologata e collaudo portabici, se le mie bici sono più lunghe della larghezza della mia auto cosa dovrei fare, togliere la ruota anteriore? Poi come fisso la bici al portabici???
    Grazie per eventuali risposte
    Andrea

  • <cite class="fn">Claudio</cite>

    Ciao a tutti.
    Cito e poi spiego:
    “Larghezza della struttura amovibile.
    La circolare in oggetto dispone, sull’argomento di cui trattasi: larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell’autoveicolo con il limite massimo di 2,35m. Tanto è stato disposto in ossequio a quanto previsto nel secondo periodo del co. 3, art. 164 del CdS: “pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo”.

    SPIEGO mia opinione: l’articolo del CdS parla di carichi simili a pali, sbarre, lastre e DIFFICILMENTE PERCEPIBILI; l’eventuale sporgenza delle ruote delle bici è FACILMENTE PERCEPIBILE negli specchietti retrovisori.

    Cosa ne pensate? O mi sfugge qualcosa dell’italica legge…

    • <cite class="fn">Elessarbicycle</cite>

      ahimé, è percepibile ma la circolare vuole che le forze dell’ordine lo sanzionino come non percepibile…

      Fabio

  • <cite class="fn">eddy</cite>

    buongiorno a tutti . faccio parte anche io di quelli che hanno speso un botto x gancio e portabici . ho chiesto a un mio amico carabiniere e ciclista . mi ha detto che dipende da chi ti ferma . se trovi uno pignolo sono dolori . secondo me bisogna aspettare e vedere cosa succede . inutile dare interpretazioni personali . anche perche’ come procedere e’ un mistero anche per le motorizzazioni . la cosa che penso veramente e’ che ormai questo paese e’ allo sbando piu’ totale . avrei altri commenti da fare ma non mi sembra il caso . grazie a tutti e come tutti attendo sviluppi futuri , sperando ci siano . ma con questa classe politica dubito fortemente .

  • <cite class="fn">Ajeje Brazorf</cite>

    Volevo installare gancio traino + acquistare apposito portabici su auto nuova… ok non se ne fa nulla.
    Acquistate invece barre da tetto per il momento.

  • <cite class="fn">Giampaolo Rosi</cite>

    Domanda ma come larghezza della sagoma dell’auto sono inclusi anche gli specchietti retrovisori ?

  • <cite class="fn">Bruno</cite>

    Buongiorno, ho un portabici Thule da gancio. La connessione luci è a 7 poli quindi la luce retromarcia non c’è. La motorizzazione mi dice che devono funzionare tutte le luci e quindi non posso fare il collaudo. Per modificare l’impianto dovrei cambiare le connessioni con un costo di alcune centinaia di euro e cambiare portabici (400/500 euro). Ho speso 1200 euro per il gancio, 400 per il portabici e 80 euro per la targa omologata. Cambierò sport…

  • <cite class="fn">Martino Sorte</cite>

    Maaaa anche per le bici sopra il tetto il limite di altezza massima è 2,50 metri?

    • <cite class="fn">Martino Sorte</cite>

      IMHO le bici sopra al tetto non sono né “carichi sporgenti” oltre la sagoma, né “posteriori” né “a sbalzo”.
      Quindi a mio avviso vale la regola dell’art. 61 CDS => 4 metri.

  • <cite class="fn">Vincenzo Camaioni</cite>

    Il Consiglio di Stato accoglie l’istanza cautelare presentata in primo grado contro la “circolare”… “in ragione dell’assenza di un periodo transitorio di adeguamento e della necessità di approfondire in sede di merito i motivi fondati sulla violazione della normativa comunitaria in particolare per i potenziali profili di discriminatorietà”.
    ORDINANZA N. 00198/2024 REG.PROV.CAU.
    N. 10042/2023 REG.RIC.
    https://portali.giustizia-amministrativa.it/

    • <cite class="fn">Elessarbicycle</cite>

      Gentilissimo per la segnalazione.
      L’ho aggiunta anche in coda al testo, per evitare andasse persa.
      Ti ringrazio.

      Fabio

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