Fuoristrada vietato per legge?

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[ATTENZIONE: Ieri non avevo tempo causa impegni lavorativi, ho poi provveduto ad aggiornare l’argomento in questo nuovo articolo]

E’ stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale il DECRETO 28 ottobre 2021: Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali inerenti agli scopi, le tipologie e le caratteristiche tecnicocostruttive della viabilità forestale e silvo-pastorale, delle opere connesse alla gestione dei boschi e alla sistemazione idraulico-forestale.

Nel solito linguaggio incomprensibile ai più definisce una serie di criteri per la classificazione della rete “stradale” forestale e pastorale, ossia l’andare per boschi come diciamo noi persone normali.

C’è un comma che mi ha fatto sobbalzare, ve lo riporto testuale:

Indipendentemente dal titolo di proprietà, la viabilità forestale e silvo-pastorale e le opere connesse come definite al successivo art. 3  sono vietate al transito ordinario e non sono soggette alle disposizioni discendenti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285. Le regioni disciplinano le modalità di utilizzo, gestione e fruizione tenendo conto delle necessità correlate all’attività di gestione silvo-pastorale e alla tutela ambientale e paesaggistica.

Non vi riporto il successivo articolo 3 che definisce questi tratti viari, comunque potete trovare il testo integrale a questo link della Gazzetta Ufficiale.

Non ho avuto tempo di studiare tutta la normativa e verificare ogni singolo richiamo legislativo, ma al momento il senso sembra essere quello di vietare ogni tipo di circolazione privata che non sia strettamente connessa alla manutenzione o necessità lavorativa.

In poche parole, passo col trattore per raggiungere la stalla ma guai a passare in bici per godermi la natura.

Non voglio creare allarmismo, come detto non ho avuto modo di sviluppare lo studio della normativa (scusate, oggi devo lavorare e tra due ore ho un convegno), quindi vi lascio questa breve nota.

Nel frattempo se avete ulteriore notizie, potete inviarle nei commenti.

COMMENTS

  • <cite class="fn">Gabio</cite>

    Di per sè non significa nulla “transito ordinario” .se non si specifica cosa sia!
    Tantomeno il fatto che a quel tipo di percorso non si applichi il CdS.
    Va letto tutto con le.connessioni a.tutte le norme che richiama.
    E neanche cosí avrà molto valore (credo), poichè “boschi”, “foreste” ecc sono materia di competenza regionale

  • <cite class="fn">TcTiger</cite>

    Ho come il sentore che sarà delegato tutto alle regioni, e che poi ognuna, faccia alla cazzum come già succede…siamo in itaGlia d’ altronde…

  • <cite class="fn">Lanfi</cite>

    In primo luogo va premesso che parliamo di un decreto ministeriale, non di una legge (o atto avente forza di legge).

    Ciò detto il testo (non chiarissimo, ma da tanti anni a questa parte il Legislatore ha perso questa virtù) in realtà è un insieme di norme tecniche rivolte alle c.d. strade forestali. Il comma evidenziato mi pare più che altro un tentativo di escludere le strade forestali dal regime del codice della strada con tutte le conseguenze, soprattutto penso a quelle assicurative, connesse.

    In sostanza il biker (ma anche il pedone o chiunque altro) viene avvisato che non deve passare per le forestali, se lo fa entra in un regno “oscuro” dove le garanzie del codice della strada non valgono più.

    Due punti vorrei sottolineare.

    Questo “divieto di transito ordinario” è la classica norma imperfetta che si potrebbe prendere ad esempio in un corso di teoria generale del diritto. In sostanza c’è la prescrizione ma non c’è la sanzione, e quindi che facciamo?

    Il secondo è una perplessità (tra le tante) che mi ha suscitato. Se non ho capito male con un decreto ministeriale si modifica l’ambito applicativo di un atto avente forza di legge, cioè il d.lgs. 285/1992 (volgarmente detto codice della strada). Non c’è un problemino di gerarchia delle fonti? O il c.d.s. prevede che con decreti ministeriali se ne possa escludere l’operatività?

    • <cite class="fn">Elessarbicycle</cite>

      Giustissime considerazioni le tue, Lanfi.
      Sto proprio adesso lavorando su questo decreto (che comunque essendo decreto ministeriale avente forza di legge è equiparato alla legge ma su questo in particolare c’è qualche dubbio) e le falle sono tante.
      Falle ben visibili a chi ha una certa familiarità col Diritto, difficili da spiegare a chi per sua fortuna non è costretto a passare le giornate a chiedersi chi ha scritto materialmente una norma per poterlo mandare al diavolo come meriterebbe.
      E poi c’è il problema da te sollevato sulla sanzione. Ieri ho avuto modo di dare solo una scorsa veloce, mi aspettavo di trovare qualcosa ad una lettura approfondita ma al momento non v’è traccia.
      Che si fa con chi transita? Lo mandiamo a letto senza cena?
      mah

      Fabio

      • <cite class="fn">Lanfi</cite>

        Ma soprattutto chi è deputato al controllo di una rete di forestali di qualche decina di migliaio di km dispersi in ogni dove?

        Attendo con piacere di leggere il tuo approfondimento, anche con riguardo alle nuove norme dirette ai ciclisti introdotte con l’ultima revisione del c.d.s.. Intanto sto cercando un paio di pedali spd con catadiottri integrati XD!!!!

        • <cite class="fn">Elessarbicycle</cite>

          Al momento si è candidata Cappuccetto Rosso; Biancaneve dorme ancora ma potrebbe sguinzagliare i sette nani.

          Fabio

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