DCPM 3 novembre e bici: cosa si può fare e no; e dove

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L’estrema incertezza e i continui rinvii hanno reso l’interpretazione di quest’ultimo DCPM molto difficile.

Riunioni, conferenze Stato Regioni, bozze modificate all’ultimo minuto mi obbligano a un nuovo articolo, ché quello pubblicato ieri di prima mattina richiede troppe modifiche per risultare fruibile.

Non tratterò qui tutte le misure, non interessano a un blog di ciclismo. Solo una divisione “cromatica” di cosa si può fare e non fare sui pedali nelle diverse zone in cui è stata ieri divisa la Penisola.

Regole generali, perché poi è data facoltà alle singole Regioni e Comuni di emanare ordinanze più restrittive.

Quindi è bene che ognuno si informi consultando i siti ufficiali della propria Regione e Comune.

L’Italia, ormai lo sappiamo tutti, è stata divisi in tre possibili scenari in base a una serie di parametri sanitari: zona gialla, zona arancione e zona rossa. E’ sparita la zona verde, sostituita dalla gialla ma è solo un cambiamento del colore. Pare che la classificazione verde avrebbe potuto generare nella cittadinanza la falsa credenza che in quelle zone fosse tutto sotto controllo. Francamente mi ritengo più intelligente di quanto credono quelli che hanno simili propositi.

Al momento le regioni dichiarate zona rossa sono: Lombardia, Piemonte, Val d’Aosta e Calabria.

Le regioni dichiarate zona arancione sono Puglia e Sicilia.

Zona gialla tutte le altre; in alcune di queste sono in vigore ordinanze più restrittive rispetto all’ultimo DCPM.

In ogni caso, lasciamo da parte ogni valutazione sulle capacità altrui e teniamoci fuori da inutili discussioni sulla possibile efficacia o giustezza di queste nuove misure.

Concentriamoci solo sui fatti.

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Zona gialla. E’ praticamente tutto identico a quanto regolato ad oggi: “è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti”.

Resta obbligo di indossare la mascherina solo laddove non sia possibile conservare la distanza interpersonale; resta l’obbligo di averla sempre con sé.

Non sono previste limitazioni territoriali, si può quindi passare da un Comune all’altro (salvo ordinanze locali che lo vietano) e da una Regione all’altra a patto siano regioni gialle. Posso cioè passare da una regione gialla ad altra gialla, ma non da una gialla a una arancione o rossa e viceversa.

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Zona rossa. E’ quella con maggiore restrizioni. E’ vietato lasciare il territorio del proprio comune e della propria regione per tutto l’arco della giornata se non i motivi consentiti. Cioè necessità, cure e così via, quelli che già abbiamo conosciuti la scorsa primavera. E’ possibile usare una bici come mezzo di trasporto individuale per svolgere le attività consentite. Obbligo di mascherina laddove non è possibile rispettare la distanza. Obbligo di produrre autocertificazione.

E’ permessa solo l’attività motoria o sportiva in forma individuale (nulla recita il decreto nel caso la si svolga con un convivente, sarà punto da chiarire) ma solo nei pressi della propria abitazione.

Su questo limite della distanza dobbiamo per forza attendere una circolare ministeriale per fare chiarezza. Ci troviamo per l’ennesima volta davanti la questione irrisolta della corretta definizione di attività motoria e sportiva. Con indebita ed errata assimilazione tra loro.

Nel dubbio, per ora chi risiede in zona rossa farà meglio a pazientare nei pressi del proprio domicilio o abitazione abituale. 

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Zona arancione. E’ quella più problematica per noi, perché manca una chiara previsione. Ossia attività motoria e sportiva sono espressamente citate per la zona gialla e quella rossa, nulla è detto per questa arancione. 

Abbiamo davanti due possibili vie interpretative, in attesa della inevitabile circolare ministeriale. O è tutto come in zona gialla o è tutto come in zona rossa. Però l’interpretazione più corretta è che i comportamenti da seguire siano assimilabili a quelli in zona rossa.

Questo perché in zona arancione vige sia l’obbligo di non lasciare il territorio del proprio comune che il divieto di varcare i confini regionali.

Potremmo azzardare una via di mezzo, ossia attività sportiva e motoria consentite solo nell’ambito del proprio comune, senza il limite della prossimità alla abitazione abituale.

Ma è interpretazione che risulta dalla combinazione delle norme, usuale per gli operatori del diritto, però sempre suscettibile di eventuale errore.

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Questa la situazione ad oggi 5 novembre, è inevitabile ci saranno circolari del Ministero degli Interni per indicare ai Prefetti la corretta interpretazione delle norme.

Da avvocato con oltre 25 anni di esperienza e studi resto a tutt’oggi perplesso sui motivi a me ignoti di creare norme che richiedono poi circolari interpretative e non invece emanare da subito leggi e regolamenti chiari e didascalici.

Ma questo non interessa noi ciclisti.

Appena ci saranno novità provvederò ad aggiornarvi.

COMMENTS

  • <cite class="fn">Claudio</cite>

    sul sito del ministero (http://www.governo.it/it/articolo/dpcm-del-3-novembre-le-misure-suddivise-aree-di-criticit/15628) leggo:

    Nell’area rossa è vietato ogni spostamento anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute, …..Resta consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale.

    Per cui dovrei dedurre che non posso uscire di casa (se non i motivi elencati), posso girare nei pressi di casa (da definire fino a quale distanza) posso fare attività sportiva all’aperto (per cui oltre alla corsa dovrebbe rientrare la bici) senza n limite di distanza (non viene detto nei pressi) ma ritengo che rimanga il limite del comune.

    Che ne pensate?

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