Riforma C.d.S. introduce la figura del “ciclista sportivo”. Cioè?
La riforma del Codice della Strada introduce una nuova figura: il ciclista sportivo.
Cioè? Leggiamo prima le norme perché, come mi insegnarono i miei maestri tanti anni fa, quando mossi i primi passi nelle aule di Tribunale, mai definirle di giustizia che è cosa affatto diversa, “fabiolì, primm’ s’ann’ leggere e cart”.
Un vezzo, l’uso del dialetto, che solo i grandi oratori che mi fecero l’onore di prendermi sotto la loro ala protettiva potevano permettersi con estrema eleganza.
Per chi preferisce, c’è il formato video.
L’art. 55 espone le regole da seguire durante un sorpasso; si è lo stesso articolo visto la volta scorsa a proposito del metro e mezzo reso inapplicabile.
Alla lettera e) recita:
“Le disposizioni della presente lettera non si applicano nei casi di sorpasso di un gruppo di ciclisti sportivi di cui all’articolo 61, comma 7.”
Come ho già avuto modo di dire in altri video, il “di cui” in legalese significa che la definizione è lì. Vediamo.
“7. In deroga alle disposizioni del comma 6, i ciclisti sportivi che non occupano più di una corsia e non marciano a velocità particolarmente ridotta possono marciare affiancati, in un massimo di due file, formando piccoli gruppi di non più di otto biciclette. Nelle ipotesi di cui al primo periodo, è assicurata tra due successivi gruppi di ciclisti una distanza di almeno cinquanta metri, allo scopo di consentire ai conducenti dei veicoli a motore il sorpasso in condizioni agevoli. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano agli allenamenti organizzati di cui all’articolo 67.”
No, niente definizione, ma ovviamente non sono sorpreso. Il “di cui” piazzato a casaccio credo abbia la stessa paternità di chi inventò la locuzione “il combinato disposto”, roba da carcere a vita.
Andiamo allora all’art.67 e, preavviso, la questione dei gruppi di otto sarà oggetto di un prossimo video insieme all’esenzione dall’uso delle ciclabili prevista in altro articolo, sto seguendo la strategia dei brevi focus mirati.
Articolo 67, Competizioni sportive su strada
1. Sulla strada e nelle relative pertinenze i soggetti di cui al titolo VII, nel rispetto delle relative modalità, possono organizzare, promuovere, dirigere, agevolare competizioni atletiche ovvero competizioni sportive con biciclette previa comunicazione del programma, delle modalità di svolgimento e del numero dei partecipanti.
2. È consentito organizzare, promuovere, dirigere, agevolare competizioni sportive con veicoli a motore, con animali o con veicoli a trazione animale soltanto previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 272.
3. Chiunque organizza, promuove, dirige o agevola le competizioni di cui ai commi 1 e 2 è responsabile dello svolgimento della manifestazione in conformità alle prescrizioni adottate dalle competenti autorità, secondo le disposizioni del titolo VII.
4. Chiunque partecipa alle competizioni di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a rispettare le prescrizioni di cui al comma 3, nonché quelle eventualmente imposte dagli organizzatori.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 48, gli utenti della strada, in occasione del transito dei concorrenti di una competizione sportiva di cui ai commi 1 e 2, sono tenuti a rispettare le prescrizioni imposte in attuazione dei provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione adottati secondo le disposizioni del titolo VII.”
Manco qui compare la definizione di ciclista sportivo, qui si parla solo di regole per le competizioni su strada, a motore incluse.
Ma allora chi è questo benedetto ciclista sportivo?
Non è questione di lana caprina, se il codice lo esonera da alcune prescrizioni rispetto ai ciclisti non sportivi e impone regole diverse, serve al cittadino sapere se rientra in questa categoria e alle forze dell’ordine sapere se multarlo o no.
E’ la certezza del diritto, come ben sa anche uno studente al primo anno di giurisprudenza; come ignorano bellamente al ministero dei trasporti.
Conta la bici? Se è sportiva stradale ok, se da trekking no? Sono sportivo se pedalo pancia a terra con la gravel? Conta l’abbigliamento? Se ho il completino sono sportivo, se uso pantaloncini e maglietta sono uno sfigato? Conta il connubio pedali e scarpe? Se ho i pedali con aggancio sono sportivo se ho i flat mi attacco al tram? E se ho i doppia funzione? Sono mezzo sportivo e mezzo perdigiorno?
Mi conoscete e sapete detesto il turpiloquio, non lo uso io, mi infastidisce ritrovarlo nei commenti.
Ma stavolta ci vuole: ciclista sportivo non significa una beneamata mazza.
Ecco, l’ho detto, questi proprio te le tirano.
Comunque, senza rincorrere gli unitili di cui, scorri e riscorri ecco un indizio, all’art. 271 che tratta le regole per gli Allenamenti organizzati con biciclette e podistici.
Leggiamo:
Articolo 271
“1. Nel corso degli allenamenti organizzati con biciclette o degli allenamenti podistici, gestiti dalle società sportive riconosciute dal CONI, che impegnano più atleti tesserati e che sono svolti su strade periferiche o a bassa intensità di traffico ed poi prosegue con gli obblighi per le scorte tecniche.”
Dunque, qui abbiamo quel società sportive riconosciute dal CONI che dovrebbe essere derimente.
Ma anche profondamente ingiusto.
Se così fosse, e non è detto che sia perché in questa riforma manca del tutto la certezza, sarebbe una definizione che non tiene conto della realtà.
Non tiene conto delle decine di migliaia di amatori che si allenano con metodo, tra i mille sacrifici per conciliare lavoro e famiglia e gareggiano solo con se stessi, coi propri limiti da abbattere.
Fanno sport, sono sportivi, l’essenza dello sportivo devo dire: e non gli serve una tessera per certificarlo.
Una definizione figlia di quella proposta a firma dell’Onorevole Pella, Presidente della Lega del ciclismo professionistico, redatta interamente nel ristretto recinto del ciclismo agonistico.
Proposta che per questo criticai tempo addietro.
Vedremo, in assenza dei regolamenti attuativi, se mai arriveranno, queste mie parole le devo derubricare a mere speculazioni.
Ma speculazioni che mettono in guardia, prima che sia troppo tardi.
Buone pedalate
Sono Fabio Sergio, giornalista, avvocato e autore.
Vivo e lavoro a Napoli e ho dato vita a questo blog per condividere la passione per la bici e la sua meccanica, senza dogmi e pregiudizi: solo la ricerca delle felicità sui pedali. Tutti i contenuti del sito sono gratuiti ma un tuo aiuto è importante e varrebbe doppio: per l’offerta in sé e come segno di apprezzamento per quanto hai trovato qui. Puoi cliccare qui. E se l’articolo che stai leggendo ti piace, condividilo sui tuoi social usando i pulsanti in basso. E’ facile e aiuti il blog a crescere.

