Ma che sarebbero queste bici a propulsione?
Nella proposta di riforma del Codice della Strada approvata dal Consiglio dei Ministri il 13 ottobre 2026 ho contato ventitré volte la dicitura “cicli a propulsione”.
Forse son di più ma a leggere duecento e passa articoli, la soglia di attenzione cala.
Per chi gradisce, la versione video.
Comunque, posto che, giova ricordarlo, la riforma è stata approvata in Consiglio dei Ministri quindi non è in vigore perché c’è ancora un lungo iter da seguire e tutto potrebbe cambiare durante il percorso, persino restare lettera morta, e sarebbe un bene, io ho disperatamente cercato di capire cosa fossero queste bici a propulsione.
Non sono le e-bike, le bici a pedalata assistita perché in due occasioni nel testo della riforma ho trovato la dicitura “bici a pedalata assistita e bici a propulsione”, indicando quindi due categorie distinte.
Non sono le e-pedalec, ossia quelle bici a pedalata assistita che circolano in diverse nazioni europee, che hanno potenza e velocità superiori e sono soggette a obblighi assicurativi e regole specifiche nella circolazione, omologazione e così via, altrimenti, essendo categoria già codificata in Unione Europea, nel testo della riforma si sarebbe parlato di loro in modo esplicito.
Non nel testo della riforma bensì nei comunicati pubblicati sul sito del MIT, il ministero dei trasporti, si identificano con quelli “utilizzati anche per le consegne a domicilio”.
Ora, quando mossi i primi passi in una redazione, un comunicato stampa del ministero sarebbe stata definita fonte autorevole giacché pregna di autorevolezza.
Seppur voglia lasciare il fonte autorevole, vista la bislacca definizione fornita di bici usate per consegne, beh, l’autorevolezza se la sono giocata.
Scartabellando le 263 pagine del testo della riforma, lavoro ingrato, finalmente all’art. 126 dedicato al Principio di solidarietà per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, leggo: “l’intestatario del contrassegno per monopattini elettrici di cui all’articolo 212 e cicli a propulsione di cui all’articolo 211”.
In legalese quel “di cui” significa che la definizione di ciclo a propulsione è contenuta nell’articolo indicato, il 211.
Mortificando l’irrefrenabile curiosità non mi sono subito fiondato sull’articolo 211, anche perché trent’anni da avvocato mi hanno insegnato a tenere basse le pretese, e ho continuato a scorrere pagine su pagine, senza reperire ulteriori indizi.
Con posa da giocatore di poker allo scoccare del fatidico articolo me lo sono trezziato come diciamo dalle mie parti.
Per i non partenopei, trezziare è un verbo del dialetto napoletano che significa scoprire lentamente le carte da gioco per assaporare l’attesa e l’emozione del momento, oppure, per estensione, gustare o assaporare qualcosa a piccoli passi.
Ed eccovi il testo di questo benedetto articolo 211, lunghetto ma non voglio saltare nulla:
“1. I velocipedi, come definiti dall’Allegato I.1, sono equipaggiati:
a) per la frenatura: con un dispositivo indipendente per ciascun asse idoneo ad agire in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: con un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente con luci bianche o gialle, posteriormente con luci rosse e catadiottri rossi; con catadiottri gialli applicati sui pedali e sui lati.
Le modalità di applicazione e di mantenimento in funzione dei dispositivi di segnalazione di cui al comma 1, lettera c), sono disciplinate dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 289.
Le disposizioni previste dalle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali, nonché le modalità di omologazione dei velocipedi a più ruote simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il conducente.
I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di un bambino con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono stabilite nel regolamento adottato ai sensi dell’articolo 289.”
E poi basta, stop, finish, the end, adios amigos, au revoir, Auf Wiedersehen.
Per completezza, il 212 parla dei monopattini elettrici e il 213 dei dispositivi per la micromobilità elettrica.
Delle bici a propulsione non vi è traccia.
Quindi ci troviamo difronte al satiro della mobilità, un veicolo metà bici metà ciclomotore elettrico di cui manco quelli che hanno scritto la riforma e l’hanno poi votata conoscono l’esistenza.
Come ho spesso raccontato, le famose bici in uso ai rider che però usano in tantissimi che rider non sono, sarebbero quelle mini fat bike che superano velocità e potenza e spesso dotate di un acceleratore, per cui avanzano senza necessità di pedalare.
Sono illegali, per poter circolare devono essere omologate come ciclomotori e sottostare alle leggi già presenti, ossia obbligo di casco, targa, assicurazione e casco.
E poi ci sono quegli scooterini elettrici con due pedali messi lì per fare scena, anche loro illegali se prima non sono omologati come ciclomotori e poi sottostanno alle stesse regole. Veicoli, tra l’altro oggetto di ampio sequestro su tutto il territorio nazionale come vi ho raccontato qualche settimana fa.
Allo stato attuale la bici a propulsione elettrica non esiste: o è una pedalata assistita o è un ciclomotore elettrico. Punto.
Invece nel testo della riforma è citata come ho detto ventitré volte e per lei si paventa un regime molto più favorevole, giacché avrebbe solo l’obbligo di contrassegno ma non assicurativo e obbligo di casco da bici e non da moto per il conducente.
L’ipotesi peggiore, che resta ipotesi finché non avremo un regolamento attuativo tra le mani, ma ci vorrà molto tempo, è rendere legali e-bike non a norma con un semplice tratto di penna, anzi con due parole: bici a propulsione.
Vedremo.
Buone pedalate
Sono Fabio Sergio, giornalista, avvocato e autore.
Vivo e lavoro a Napoli e ho dato vita a questo blog per condividere la passione per la bici e la sua meccanica, senza dogmi e pregiudizi: solo la ricerca delle felicità sui pedali. Tutti i contenuti del sito sono gratuiti ma un tuo aiuto è importante e varrebbe doppio: per l’offerta in sé e come segno di apprezzamento per quanto hai trovato qui. Puoi cliccare qui. E se l’articolo che stai leggendo ti piace, condividilo sui tuoi social usando i pulsanti in basso. E’ facile e aiuti il blog a crescere.

