Posso andare in bici sul marciapiede? E nelle zone pedonali?

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Prima domanda: posso andare in bici sul marciapiede? Spoiler: no, non puoi. Però siccome è regola generale ma non assoluta, cerchiamo di capirci qualcosa.

Chi vuole, hai il formato video.

E visto che non puoi far di conto se prima non impari i numeri, vediamo cos’è un marciapiede.

La sua definizione è contenuta nell’articolo 3 del Codice della strada al numero 33: “Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.” 

Una volta tanto la norma chiude in modo chiaro, non c’è da cavillare.

Identico al marciapiede, per il Codice della strada ma non per la foggia, è il passaggio pedonale, che sempre l’articolo 3 definisce al punto 36: “parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso”.

Quindi anche qui nessun problema interpretativo: le bici, come qualunque altro veicolo, ne sono fuori. Sono terreno esclusivo dei pedoni. E visto che sono identici per la legge, d’ora in avanti ogni volta che dico marciapiede intendo tutti e due. 

Però c’è qualche eccezione. Quella più importante, perché si preoccupa della sicurezza dei più piccini ed è strano abbia resistito alla scure della recente riforma che ha ridotto in schegge proprio la sicurezza, è il permesso di pedalare sui marciapiedi ai bambini fino a 10 anni; ed è possibile creare delle zone promiscue, ossia marciapiedi dove le bici possono transitare ma, come per le ciclopedonali, a bassissima velocità, la precedenza è sempre dei pedoni, i ciclisti non sono obbligati a usarle come invece avviene in presenza di una ciclabile omologata.

Insomma, semplifichiamo dicendo che il marciapiede diventa una ciclopedonale; avviene in tante città, avviene di più coi passaggi pedonali che è oggettivamente più facile convertire per questo uso promiscuo.

Ma, fondamentale: la bici è sempre ospite, la priorità è per i pedoni.

Seconda domanda: come funziona con le zone pedonali?

Qui la questione è più articolata.

L’area pedonale è definita sempre dall’articolo 3 del Codice della strada: “Zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali”.

Quindi le bici, i velocipedi secondo l’arcaica definizione del Codice, possono transitare.

Ma è data facoltà ai singoli Comuni di imporre restrizioni. Quindi diventa fondamentale osservare la segnaletica, quei cartelli che imparammo all’epoca della patente, che sono ordini giuridici, che quasi nessuno ricorda, che troppi ignorano, nel senso che nonglienepòfregàdemeno.

Questo è il segnale che indica una area pedonale: qui le bici sono sempre ammesse; i Comuni hanno facoltà di limitarne la circolazione, un secondo cartello quadrato indica tutte le categorie vietate.

Questo è il segnale che indica un percorso pedonale, le bici non sono mai ammesse.

Questo è il segnale che indica un percorso promiscuo pedonale e ciclabile, le bici sono ammesse.

Ore teniamo presente che l’area pedonale è uno spazio destinato prioritariamente ai pedoni. Tutti i veicoli autorizzati sono da considerare ospiti, quindi a loro si richiede educazione e rispetto del prossimo e delle regole del Codice della Strada che sintetizzo nei punti fondamentali.

Devono procedere a velocità molto ridotta, assimilabile al passo d’uomo, in modo da poter arrestare il veicolo immediatamente in caso di necessità.

Non esiste un limite di velocità codificato per le bici ma c’è per i monopattini elettrici ed è pari a 6 chilometri orari di velocità massima.

La precedenza è sempre dei pedoni e le bici non devono creare intralcio alla loro circolazione.

Si impone massima prudenza, soprattutto in presenza di bambini, anziani e disabili, e non è possibile sostare se non negli spazi autorizzati.

Importante: per i ciclisti c’è un chiaro richiamo nell’articolo 182 del Codice della Strada che al comma quattro recita: “ I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni”.

Il punto focale è quel “per le condizioni della circolazione” che non è un comando netto, come può esserlo un segnale stradale o un semaforo. Va interpretato e rapportato alla situazione del momento.

Faccio qualche esempio di condizioni in cui dobbiamo scendere di sella.

Il ciclista che procede in sella costringe i pedoni a scansarsi o rallentare;
sono presenti bambini, anziani, persone con disabilità, soggetti i cui movimenti possono essere imprevedibili (quindi il pericolo aumenta);
il ciclista deve procedere a zig-zag tra i pedoni ed è costretto a frenare e mettere i piedi a terra frequentemente;
il ciclista non riesce a mantenere una distanza di sicurezza dai pedoni adeguata;
la visibilità è scarsa;
il fondo è sconnesso o sdrucciolevole.

Quindi siamo in primis noi ciclisti ad operare una valutazione preventiva, tenendo ben presente che siamo ospiti, quindi noi adattare la guida e non i pedoni.

Questi i nostri doveri e siamo in moltissimi a rispettarli; la percezione nel pubblico è diversa, lo so, ma perché è figlia della propaganda e perché fa più rumore uno che sfreccia sul marciapiede che le migliaia che pedalano rispettando le regole e chiedendo analogo rispetto.

Ma abbiamo anche noi diritti e la prossima volta vi racconterò cosa sono le zone ciclabili, le zone di attestamento ciclabile, la zona urbana ciclabile e l’itinerario ciclopedonale. Non mi soffermerò sulla differenza tra ciclabile e ciclopedonale perché già esiste un approfondimento, vi metto il link in descrizione o alla fine di questo.

Chiudo infine con una breve notazione: al di là della definizione velocipede che andrebbe aggiornata, la bici rientra nella categoria dei veicoli. Significa che in mancanza di ciclabile ha diritto al pari degli altri in strada. Ha diritti e doveri.

Buone pedalate

COMMENTS

  • <cite class="fn">Mauro D.</cite>

    Ciao Sergio,
    prima di tutto voglio ringraziarti per i tuoi articoli sempre interessanti, poi vorrei chiederti un approfondimento sul tema “ciclisti e obbligo di transitare nella pista ciclabibile vs obbligo di transitare nella ciclopedonale ad uso promiscuo” a mio avviso nel secondo caso l’obbligo non sussiste, ma mi è capitato che un membro delle forze dell’ordine abbia insistito sulla posizione opposta.
    Gradirei un tuo parere in merito.
    Grazie

    • <cite class="fn">Elessarbicycle</cite>

      Ciao Mauro, argomento trattato, link nell’articolo (è quello sottolineato rosso), altrimenti hai gli indici delle categorie in alto (sezione bike economy) e infine il motore di ricerca interno, basta digiti ciclopedonali. Tu ora ti stai chiedendo: ma non puoi semplicemente darmi link? Giusto, ma questa spiegazione è a beneficio di tutti e siccome sto rispondendo da smartphone, beh, link da qui non so incollarlo…

      Fabio

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