Nuovo DCPM: quasi stop alle bici nelle zone rosse?

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L’ultimo DCPM divide il Paese secondo criteri sanitari.

Mi baso sull’ultima bozza, che pare non dovrebbe avere grosse modifiche in versione definitiva. In mattinata è prevista la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, nel caso provvederò ad aggiornare questo articolo. Quindi ogni tanto tornate a dare una occhiata.

Sorvolo su tutte le misure, guardo solo a quelle che interessano il nostro pedalare.

Questa la situazione alle h 8.30 del 4 novembre 2020, con DCPM non ancora pubblicato in Gazzetta.

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Nelle zone rosse (e forse arancione, bisogna attendere varo del decreto), recita il decreto: “E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune“.

E poi aggiunge: “…è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie […] è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale

Questo significa che le bici non resteranno a casa ancora una volta, come già avvenuto in occasione della prima chiusura sanitaria, il primo lockdown per uniformarmi al detto comune,

L’unico vero limite è non lasciare il territorio comunale per attività non necessarie.

Quindi è possibile usare la bici come mezzo di trasporto per svolgere le attività consentite, per le quali è possibile anche superare i confini comunali.

Posso andare a fare la spesa in bici, in farmacia, al lavoro e così via

Posso allenarmi o muovermi purché nel perimetro comunale.

Ma attenzione: su questo punto sorgeranno dubbi, perché se fare sport individuale è permesso, allora mal si concilia col limite del territorio comunale.

Ossia, se attività consentita, dovrebbe essere possibile svolgerla anche lasciando il proprio territorio comunale.

Ma soprattutto compare il limite dell’attività motoria nei pressi della propria abitazione: se ancora una volta non si farà chiarezza nella differenza tra sport e attività motoria, ci ritroveremo a poter fare in bici solo il giro del palazzo.

Quindi meglio attendere i soliti chiarimenti che arriveranno dal Ministero degli Interni.

Se dovesse passare la limitazione a non lasciare il territorio comunale sarebbe un problema per chi vive in un piccolo centro, ovvio. Non è però la clausura totale.

Le altre classificazioni in cui è stato diviso il territorio prevedono zone verdi e arancioni, a seconda della gravità della situazione sanitaria.

Qui il discorso diventa più complicato perché c’è possibilità per gli enti locali di adottare misure più restrittive.

In una zona arancione, per esempio, possono essere introdotti ulteriori limiti da zona rossa.

Quindi serve informarsi bene presso le autorità locali.

In ogni caso come sempre cercherò di stare sul pezzo, fornendo aggiornamenti in coda a questo articolo ogni volta necessario.

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Aggiornamento alle h 16.30 del 4 novembre

A testo non ancora in Gazzetta inizia a circolare la versione definitiva.

Sparisce la zona verde, sostituita da quella gialla ché, a detta di fonti governative, avrebbe potuto indurre la gente e a pensare che in quelle zone regna la felicità. Vabbè.

La novità più importante è altra però: è esteso anche alla zona arancione il divieto di spostamento extracomunale.

Resta fermo il divieto di spostamento extraregionale sia per le zone rosse che arancioni.

Ancora confusa la questione dell’attività sportiva, permessa in zona rossa ma non richiamata per quella arancione. A rigor di logica, se è permessa nella zona a massimo rischio non dovrebbe essere vietata in quella a minor rischio.

C’è un richiamo generico agli altri articoli del DCPM che si intendono per validi anche per le zone arancioni, quindi si può interpretare che su sport e attività motoria vale quanto previsto già dai precedenti decreti e in questo richiamate. Ossia possibilità di svolgere ambedue.

Però una specificazione sarebbe stato meglio fornirla, soprattutto a causa del divieto di spostamento extracomunale.

Insomma, al solito si preannuncia il balletto delle circolari interpretative. 

COMMENTS

  • <cite class="fn">Danilo</cite>

    bah,senza entrare nel merito dei provvedimenti, io riuscirei anche a mettere insieme un circuito di una decina di km senza lasciare il territorio comunale, ma se vado in tandem con mia moglie mi multano perchè non è più sport individuale?

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