E-bike o ciclomotore, cosa dice la legge

E-bike Vs ciclomotore elettrico

Tempo di lettura: 3 minuti

E-bike Vs ciclomotore elettrico

Per risolvere il dubbio dobbiamo chiederci: si muove anche senza pedalare?

Tutto nasce dall’art. 50 del Codice della Strada, riformulato recependo il Regolamento UE n. 168/2013. Cliccando sulle parti in rosso sapete che potete accedere ai documenti originali.

Ma siccome non voglio obbligarvi ad andare alle fonti, vi cito io (il grassetto è mio) il primo comma dell’art. 50 C.d.S.: “I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW, o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.

Quindi: una e-bike a norma ha un limite di potenza (che raddoppia per le cargo), l’assistenza deve staccare superati i 25 km/h, possono avere un comando che mette in funzione il motore senza azionare i pedali ma con limite di 6 km/h; ossia la funzione walking che conosciamo, quella che ci permette di spingere a mano la bici senza far fatica perché, lo sappiamo, in molte aree pedonali è inibito l’uso della bici

Scorrendo sempre l’art. 50 C.d.S. cito ancora: “I velocipedi a pedalata assistita non rispondenti ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nel comma 1 sono considerati ciclomotori ai sensi e per gli effetti dell’articolo 97.

Quindi se una e-bike supera i 25km/h, ha una potenza nominale superiore, il motore non stacca smettendo di pedalare o ha un comando che permette si azionare il motore portandola oltre i 6km/h, allora non una e-bike ma un ciclomotore.

A ribadire: tutte le e-bike che hanno la levetta dell’acceleratore e permettono di andare in giro oltre i 6km/h senza pedalare non sono e-bike ma ciclomotori.

Cosa ne consegue?

Ne consegue che essendo considerate ciclomotori per poter circolare sulla pubblica via servono: il casco, l’assicurazione, la targa, il patentino o patente AM e il certificato di circolazione, quindi gli stessi requisiti di uno scooter.

Le sanzioni minime per chi guida una bicicletta a motore pensando di guidare una bicicletta elettrica possono essere: mancanza certificato di circolazione ed immatricolazione, sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo, sanzione pecuniaria euro 158,00(art. 97 comma 7 CDS); mancata copertura assicurativa, sequestro amministrativo ai fini della confisca del veicolo, sanzione pecuniaria euro 866,00(art 193 commi 1 e 2 CDS); mancanza di targa: fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni, sanzione pecuniaria euro 79,00(art. 97 comma 8 CDS); mancanza casco: fermo amministrativo per 60 giorni, sanzione pecuniaria euro 83,00 (art. 171 commi 1, 2, 3, CDS); mancanza patente: fermo amministrativo per 3 mesi, sanzione pecuniaria euro 5.100,00 (art. 116 comma 15 CDS).

Non mancano sanzioni anche per l’altra parte, rete vendita e officine. Sempre l’art. 50 C.d.S prevede: “Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita che sviluppino una velocità superiore a quella prevista dal comma 1 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.084 a euro 4.339. Alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 845 ad euro 3.382 è soggetto chi effettua sui velocipedi a pedalata assistita modifiche idonee ad aumentare la potenza nominale continua massima del motore ausiliario elettrico o la velocità oltre i limiti previsti dal comma 1“.

L’unica apertura, se così vogliamo chiamarla, è che questi ciclomotori elettrici possono circolare su aree private, per esempio esempio aree interne a capannoni industriali, parchi e giardini privati, saloni fiera, ecc. Una deroga che si spiega con la preferenza per veicoli a basso impatto ambientale in una situazione che è sostanzialmente lavorativa. Pensiamo alla logistica interna, meglio spostare i pacchi con una bici elettrica che un veicolo a motore alimentato a combustibili fossili. E in queste situazioni serve una potenza superiore a quella delle e-bike omologate oppure la struttura del veicolo non permette di montare pedali.

In chiusura possiamo rispondere alla domanda iniziale: se si muove senza pedalare non è una e-bike, è un ciclomotore e usarla senza rispettare gli obblighi di legge derivanti significa violare la legge e vedersi inflitti pesanti sanzioni pecuniarie.

E aggiungo: in caso di bonus per l’acquisto, previsti per esempio dagli enti locali, è sempre richiesta la conformità all’art. 50 C.d.S.

Un motivo in più per essere in regola.

Credo non ci siano ulteriori dubbi e, a evitare inutili polemiche, non tiriamo in ballo i mancati controlli. Le Forze dell’Ordine fanno quel che possono, ci sono priorità, sarebbe più semplice colpire il fenomeno alla radice ma su questo, beh, sorvoliamo per oggi…

C’è anche la versione video di questo articolo, per chi volesse farsi del male e sorbirsi doppia razione delle mia chiacchiere…

Buone pedalate, rispettosi della legge.

COMMENTS

  • <cite class="fn">Guido</cite>

    Interessante articolo. Ho una domanda: i monopattini elettrici come si posizionano? Non ne ho mai guidato uno e non capisco perché non siano ciclomotori: da qualche parte leggo “equiparati alle biciclette” ma non avendo i pedali non capisco come funzioni.

    • <cite class="fn">Elessarbicycle</cite>

      Ciao Guido, per il CdS non sono due pedali a fare una bici…
      Comunque quello dei monopattini elettrici è un problema irrisolto. Sono arrivati ed esplosi sui mercati ma nessuna legislazione era pronta ad accoglierli. E quella italiana in ritardo più di tante altre.
      Di fatto non esiste una loro regolamentazione, le proposte dell’attuale governo sono passate in Cdm ma ancora non approdate in Parlamento quindi per adesso restano una figura ibrida che ben potrebbe essere equiparata a un ciclomotore a causa del sistema di funzionamento ma che per ora non ha una sua netta definizione.
      Al momento in cui ti scrivo, quindi con riforma non ancora approvata, rispetto a una bici ha alcuni limiti alla circolazione (per esempio non può percorrere strade extraurbane, pochi lo sanno e/o lo rispettano) e per i minori obbligo di patente AM ma null’altro. Se la riforma passerà allora arriveranno targa, assicurazione e casco per i minori con articoli del CdS dedicati.
      Per ora restano in un limbo normativo.

      Fabio

  • <cite class="fn">Dario</cite>

    Ciao Fabio.
    Volevo fare solo una nota tecnica su quanto hai scritto in questo interessante articolo, riguardo la questione della potenza massima erogabile dal motore di una ebike per poter essere considerata legale. Come giustamente hai scritto, si parla di 250 watt massimi ma in regime nominale continuo. Che vuol dire nominale continuo? E’ la potenza che il motore può erogare per almeno un’ora di funzionamento continui senza superare un certo limite di temperatura specificato dalla normativa. Questa cosa però genera una specie di buco normativo sfruttato da un pò tutte le aziende per mettere in commercio ebike perfettamente legali ma che in realtà possono erogare potenze superiori al limite di legge. Infatti tutti i moderni motori di ebike possono erogare per periodi di tempo limitati potenze di picco molto superiori ai 250 watt semplicemente curando in modo particolare il raffreddamento del motore e facendo in modo che il requisito sulla potenza nominale non venga aggirato. Così troviamo ebike legali con motore da 250 watt nominali ma che in condizioni di carico possono arrivare anche ad erogare anche 800-900 watt di potenza per parecchi minuti.
    Secondo il mio parere è giusto imporre un limite sulla velocità massima di una ebike e impedire che possa essere usata senza pedalare ma ritengo che il limite di potenza imposto dal regolamento non abbia molto senso. Primo perchè avere più potenza non è sempre un male, è utile ad esempio quando si devono affrontare salite molto dure (non siamo tutti Pantani). Secondo perchè comunque è una limitazione farlocca perchè un limite specificato con questi criteri non impedisce comunque i costruttori a mettere in commercio motori con potenze di picco superiori ai 250 watt delle normativa.
    Piuttosto io metterei regole precise sulle dotazioni accessorie per una ebike, ad esempio l’obbligo di montare freni a disco e l’obbligo di installare sistemi anti manomissione seri che impediscano l’eliminazione del limitatore di velocità.

    • <cite class="fn">Elessarbicycle</cite>

      Ciao, giusta osservazione. Non so se per parecchi minuti, ma resta comunque che anzitutto devi pedalare e poi a 25 stacca. Nel test della domane+ lo indico che ha picco di 300w. Ma poi pedalo e stacca, è cosa ben diversa dai 40/50 km/h senza pedalare. Sono loro che andrebbero colpite, da tutti i lati. Fabio

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