Come cambia il Codice della Strada

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Una mini riforma del codice della strada quella introdotta con il recente decreto semplificazioni.

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Anche se lo strumento adottato, il decreto convertito poi alle Camere, non è costituzionalmente quello più corretto come non ha mancato di rilevare la massima carica dello Stato nonché garante del rispetto della nostra Carta, ormai è legge ed è meglio provare a capirci qualcosa.

Perché le leggi in Italia mica son scritte “puoi fare/non fare questo”.

No, è sempre un “il comma 92 è sostituito con le seguenti parole…”.

Oppure: “alla lettera f del Dl 27/92 art. 195 la parola […] è sostituita con […].

E via così in un difficile puzzle da ricostruire tessera per tessera, parola per parola, comma per comma, articolo per articolo.

Per un errore di gioventù ho qualche moderata conoscenza di codici e pandette, quindi ho ricostruito le parti modificate del codice della strada per proporvele qui.

Non tutte le modifiche apportate, solo quelle che riguardano, direttamente o indirettamente, noi pedalatori.

Senza valutazioni critiche, tecniche o politiche. Non sto qui e non mi interessa, adesso, disquisire se sia una riforma giusta o sbagliata. Lo farò ma non oggi.

Queste la norme, la loro ignoranza non è mai giustificata, eccole qui accompagnate ove necessario da una mia spiegazione sintetica.

 

Art. 2 – E-bis – Strade urbane ciclabili; Viene introdotto un nuovo tipo di strada:

E-bis- Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi; sarà il Comune ad individuare se istituire il nuovo tipo di strada con apposita ordinanza.

E’ forse la novità più importante perché da questa novità scendono a cascate molte altre. Priorità deve intendersi precedenza, seppure sarebbe stato meglio specificarlo da subito.

 

Art. 3 – comma 1 n. 12-bis) Corsia ciclabile Viene introdotta una nuova definizione stradale:

12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l’uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. La corsia ciclabile può essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all’articolo 151 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. La corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura; sarà il Comune ad individuare se istituire la nuova tipologia di struttura stradale con apposita ordinanza.

E’ meno di una ciclabile, più di una semplice striscia sull’asfalto. Una soluzione di compromesso che però cela possibili contenziosi. Perché la genericità di quel “La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli” apre i cancelli al caos interpretativo dei brevi tratti. In caso di sinistro, come stabilisci se lì quel veicolo aveva diritto d’esserci?

 

Art. 3 – comma 1 n. 12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile:

Viene introdotta una nuova definizione stradale: 12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli; sarà il Comune ad individuare se istituire la nuova tipologia di struttura stradale con apposita ordinanza.

Non è il contromano per le bici che tanto indigna le testate automobilistiche e solletica i bassi istinti di troppi. E’ semplicemente una corsia ciclabile che però è a sinistra del senso di marcia e non a destra, percorribile dalle bici in senso inverso a quello di marcia di quella strada. Lo spostamento a sinistra è, facile intuirlo, proprio per dare massima visibilità al pedalatore che si troverà faccia a faccia col conducente del veicolo a motore.

 

Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati:

Viene istituita la possibilità per i velocipedi di circolare in senso opposto al senso unico per gli altri veicoli: i-bis) stabilire che su strade classificate di tipo E, E-bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato, i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all’unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito. Tale modalità di circolazione dei velocipedi è denominata ‘doppio senso ciclabile’ ed è individuata mediante apposita segnaletica; sarà il Comune ad individuare puntualmente le strade dove sarà consentita la nuova circolazione dei velocipedi con apposita ordinanza per l’installazione di apposita segnaletica.

Anche se sembra una semplice ripetizione di quanto enunciato sopra, in realtà l’articolo precedente è quello che istituisce, crea diciamo così, la strada a doppio senso ciclabile. Questo articolo invece enuncia come funziona. Strade E ed F sono quelle urbane di quartiere e quelle locali. Le versioni bis quelle che aprono alle bici.

 

Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati:

Viene data la possibilità ai velocipedi di circolare sulle corsie preferenziali: i-ter) consentire la circolazione dei  velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m.. sarà il Comune ad individuare puntualmente le corsie preferenziali non percorribili dai velocipedi, dove non sarà consentita la nuova circolazione dei velocipedi con apposita ordinanza per l’installazione di apposita segnaletica.

Beh, diciamo che questa norma rende legale ciò che molti di noi fanno da tempo…

 

Art. 145. Precedenza. Vengono introdotti nuovi commi per regolamentare la precedenza ai velocipedi:

4-bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio. 4-ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili.

Sintetizzando; sui pedali la precedenza è nostra. 

 

Art. 148. Sorpasso. Vengono introdotte nuove regole in materia di sorpasso di velocipedi:

9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso. Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell’autoveicolo valuta l’esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.

Non è la codificazione dell’obbligo di mantenere 1,5 m di distanza, nel senso che non si è voluto quantificare lasciando al comune buon senso. Che però latita, e anche qui sarà complicato stabilire se la “maggiore distanza” sia congrua così come se il conducente ha eseguito una valutazione sull’ “esistenza delle condizioni predette”. I Tribunali traboccano di cause fondate sull’indeterminatezza…

 

Art. 150. Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna:

Vengono introdotte regole in materia di incroci con strade urbane a senso unico in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile 2-bis. Lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all’articolo 7, comma 1, lettera ibis), qualora risulti non agevole l’incrocio, i conducenti degli altri  veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.

Ancora precedenza per noi pedalatori. Ci ameranno ancor più…

 

Art. 182. Circolazione dei velocipedi Vengono introdotte nuove regole per i velocipedi:

1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili.  [1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro. n.d.r.]

9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate ovvero sulle corsie ciclabili o sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento. Le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile 9-ter. Nelle intersezioni  semaforizzate, sulla base di apposita ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 7, comma 1, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia dell’intersezione può essere realizzata la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa avanzata può essere realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare. L’area delimitata è accessibile attraverso una corsia o da una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a 5 metri, situata sul lato destro in prossimità dell’intersezione.

Cade in determinate condizioni l’obbligo di procedere in fila indiana (vi ho riportato il comma 1 apposta) e nasce la famosa casa avanzata. Ossia la possibilità per le bici di avanzare rispetto alle auto ai semafori. Se avessero introdotto anche una differente temporizzazione, con partenza anticipata per le bici, sarebbe stato perfetto. Perché tutto questo scatto non lo abbiamo e 5 metri un veicolo li brucia mentre noi ancora dobbiamo chiudere il primo giro di pedale. Servirebbero nuovi semafori, lo so. 

 

In molte novità si nota in chiusura l’aver delegato i Comuni. Scelta naturale, sia perché ogni sindaco conosce (dovrebbe conoscere) la propria città e sapere dove intervenire, e sia perché rientra nelle autonomie degli enti locali. A patto questa autonomia non divenga immancabile terreno di scontro elettorale.  

Ci sono altre modifiche al C.d.S. che sono stare introdotte, ma poiché non riguardano le bici non ha senso trattarne qui.

Buone pedalate

COMMENTS

  • <cite class="fn">Adriano</cite>

    Che dire? Qui sul lido di Roma hanno istituito una criticatissima, contestatissima, odiatissima corsia ciclabile a doppio senso. Si poteva fare meglio? Si, ma non saprei dire come. Di certo da un mese, dalla sua realizzazioni, il traffico ciclistico sul lungomare è decuplicato e, io stesso che comunque prendevo spesso la bici, ora la prendo sempre perché un conto è pedalare in mezzo al traffico e un conto su una corsia dedicata molto (ma molto) più veloce e comoda per spostarsi.
    Al di là delle chiose queste – spesso goffe – iniziative stanno contribuendo a modificare la percezione della bici (i miei figli ad esempio non le considerano più mezzi da sfigati) e della mobilità urbana.
    Anche il perculato bonus – dal mio risibile osservatorio – ha messo su 2 ruote 2 tante persone alle quali prima non gli passava manco per la capa di lasciare l’auto. E poco importa se monopattini, bici, ebike et cetera.
    Sono ottimista!
    A.

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